Il contratto dei medici di famiglia (5)
MEDICINA DEI SERVIZI
MEDICINA DEI SERVIZI
D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale" (G.U. 2.10.2000 n. 230, S.O. n.165/L) (5/5) Allegato N. (norma finale 2) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA DEI SERVIZI Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro autonomo
coordinato e continuativo instaurati tra il Servizio sanitario
nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformità con le
indicazioni della programmazione regionale, aziendale e distrettuale,
di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto
il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri
accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del
decreto legislativo n.502/92, come modificato dal decreto legislativo
n. 517/93 e successive normative, nelle more dell'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. citato, le Aziende sanitarie utilizzano ad
esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attività
di medicina dei servizi già disciplinate dal capo II del D.P.R. n.
218/92, e i medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell'art.
5, comma 4 dell'Allegato "N" al D.P.R. n 484/96. Per questi vale il
presente Regolamento. Art. 2 - Incompatibilità 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991,
n. 412, gli incarichi di cui al presente accordo cessano nei confronti
del medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6
dell'articolo 48 della legge 833/78 od in una qualsiasi altra posizione
non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro,
ovvero che: a) svolga attività come medico specialista
ambulatoriale convenzionato, con estensione dei casi disciplinati
dall'art. 11, comma 1, lettera e) e lettera h), del D.P.R. 316/90 e
delle corrispondenti ipotesi previste nei successivi accordi nazionali;
b) intrattenga con le Aziende sanitarie un "apposito rapporto"
instaurato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni; c) svolga attività come medico specialista convenzionato esterno;
d) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al
decreto legislativo n. 256/91 e al decreto legislativo n. 368/99 o a
corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n.257/91 e al
decreto legislativo n. 368/99; e) abbia cointeressenze dirette o
indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in
strutture sanitarie di cui all'articolo 43, della legge n. 833/78;
f) operi come dipendente od in virtù di un rapporto di collaborazione
professionale, anche precario presso case di cure private o strutture
sanitarie di cui all'articolo 43 della legge n. 833/78; tale
incompatibilità non opera nei confronti dei medici che, presso le
istituzioni ivi indicate, svolgono attività iniettoria o di prelievo o
di guardia medica; g) fruisca del trattamento ordinario o per
invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza competente di
cui al D.M. 15 ottobre 1976 del ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
del 28 ottobre 1976, n. 289. 2. L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico. Art. 3 - Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato
1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in
servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari
di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e dell'art. 8,
comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
successivamente modificato, e dell'Allegato N al D.P.R. n. 484/96.
2. Fermo restando da parte dell'Azienda la possibilità di accertare in
qualsiasi momento l'insorgenza di eventuali situazioni di
incompatibilità o comportanti limitazione d'orario, i comitati di cui
all'art. 22 aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni
anno, sulla base dei fogli informativi di cui all'articolo 7, l'elenco
dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di
incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di
sopraggiunte incompatibilità e le limitazioni dell'attività oraria in
rapporto allo svolgimento di altre attività compatibili. 3.
Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati
entro 30 giorni al comitato di cui all'art. 11 per i provvedimenti di
competenza. 4. L'elenco suddetto trasmesso alle Aziende e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente Accordo. Art. 4 - Massimale Orario e sue limitazioni
1. Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato sono
conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali
di incarico, ai sensi dell'articolo precedente. 2. La somma
dell'attività per l'incarico disciplinato dalle norme del presente
Accordo e di altra attività compatibile non può superare l'impegno
orario settimanale di 38 ore. 3. Il numero individuale massimo di
scelte ai fini della limitazione di orario per il medico che
intrattiene con il Servizio sanitario Nazionale un rapporto
convenzionale per la medicina generale di libera scelta o per la
pediatria di libera scelta viene determinato esclusivamente in base ai
criteri stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la medicina
generale e la pediatria di base. Sono fatti salvi i massimali
precedentemente attribuiti fino a che le singole situazioni soggettive
rimangono immodificate. 4. In deroga al disposto del comma 1, sono
mantenuti gli aumenti di orario formalmente previsti dalla Regione ai
sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 218/92, entro la data di
pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende
esecutivo l'Accordo nazionale di medicina generale. Art. 5 - Aumenti d'orario
1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di attività per
cessione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella i medici già
titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima
che abbiano espresso la propria disponibilità e assegna l'aumento delle
ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa
Azienda secondo l'ordine di anzianità di incarico. 2. A parità di anzianità di incarico prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e la minore età.
3. Qualora, dopo aver espletato la procedura di cui ai commi 1 e 2,
siano disponibili turni vacanti, l'Azienda comunica la disponibilità al
Comitato di cui all'art. 22 per l'eventuale trasferimento di medici già
incaricati a tempo indeterminato in altra Azienda. Art. 6 - Riduzione di orario degli incarichi e soppressione dei servizi
1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati
firmatari del presente accordo, l'Azienda può dar luogo a riduzione di
orario dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante
lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese. La riduzione
dell'orario si applica al medico con minore anzianità di incarico
nell'ambito del medesimo servizio. 2. I provvedimenti con i quali
si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei
rapporti disciplinati dal presente Accordo sono comunicati entro 10
giorni al comitato di cui all'art. 22 nella persona del suo presidente.
3. Eventuali nuovi aumenti di orario interessanti servizi già oggetto
di precedenti riduzioni orarie, sono attribuiti al medico al quale era
stata applicata la decurtazione di orario, ove possibile, o, comunque,
al medico incaricato a tempo indeterminato con orario di incarico più
basso. 4. Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture per
cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo
temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza
danno economico per l'interessato e senza soluzione di continuità
dell'incarico. Art. 7 - Compiti e doveri del medico - Libera professione 1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve:
a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo e a
quelle che l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e il
perseguimento dei fini istituzionali; b) redigere e trasmettere
alla Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente
Accordo, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui
all'allegato L); c) osservare l'orario di attività indicato nella lettera incarico a tempo indeterminato.
2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con
procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente. 3.
A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate
trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa
rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate. 4.
Ripetute e non occasionali infrazioni in materia di orario di lavoro e
di rispetto dei compiti previsti dal presente Capo potranno essere
contestate al medico secondo la procedura di cui all'articolo 16 del
presente Accordo. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli
dichiarazioni costituiscono motivo di applicazione al medico del
procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 16. 6. Il medico é
tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività
sanitarie regolate dal presente Accordo, l'Azienda decide di
affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi,
ed alla tipologia dell'attività. 7. Sono inoltre doveri e compiti del medico: - l'adesione alla sperimentazione delle équipes territoriali di cui all'art. 15;
- lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della
conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle
tematiche evidenziate all'art. 31 comma; - la collaborazione
funzionale con la dirigenza sanitaria dell'Azienda per la realizzazione
dei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. 8. I
medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai
progetti obiettivo predisposti e realizzati a livello regionale,
aziendale e distrettuale secondo le norme previste dal presente Accordo.
9. Il medico incaricato per le attività di medicina dei servizi può
esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio,
purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale
svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico, che svolge attività
libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita
dichiarazione in tal senso. 10. I medici incaricati a tempo
indeterminato, possono inoltre, sulla base degli accordi regionali ed
aziendali svolgere attività organizzative e di coordinamento. Art. 8 - Cessazione e sospensione dell'incarico
1. L'incarico può cessare per rinuncia del medico da comunicare
all'Azienda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
3. Su specifica richiesta del medico l'Azienda, valutate le esigenze di
servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza
anticipata a tutti gli effetti. 4. L'Azienda procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato: a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 12 in caso di malattia; c) per compimento del 65o anno di età;
d) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale,
accertata da apposita commissione costituita da un medico designato
dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che la presiede e da
un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine dei medici
competente per territorio. 5. L'incarico é sospeso in caso di
emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di
dimora nel territorio dell'Azienda ove il sanitario deve svolgere
l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelate in carcere o
in luogo di cura. É altresì sospeso in caso di condanna passata in
giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa
ultima ipotesi l'Azienda applica all'interessato le norme di cui
all'art. 16 dell'Accordo nazionale per l'eventuale adozione di un
provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. L'incarico é altresì sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale. Art. 9 - Trasferimenti
1. Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa regione o di
regioni diverse, può avvenire a domanda del medico previo nulla-osta
dei Direttori Generali delle Aziende interessate. 2. Per il
trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta
alle Aziende di provenienza e di destinazione. 3. L'Azienda di
destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della
disponibilità del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della
richiesta di trasferimento; nel caso di più medici interessati, prevale
la posizione del medico che svolge l'attività di cui al presente
accordo in via esclusiva, in subordine l'anzianità di incarico, il voto
di laurea, l'anzianità di laurea e la minore età. 4. Ove sia
possibile in relazione alle disponibilità orarie il medico é trasferito
all'Azienda di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era
titolare nell'Azienda di provenienza. 5. Il trasferimento del
medico nell'ambito dei servizi distrettuali della Azienda può avvenire
anche a domanda dell'interessato. 6. Le Aziende, fatto salvo quanto
previsto in materia di riduzione degli orari dall'articolo 6, possono
attivare modifiche delle sedi di attività dei medici, con mantenimento
dell'orario complessivo del medico, all'interno della Azienda
nell'ambito di accorpamenti di sedi funzionali ad una migliore
organizzazione dei servizi territoriali, d'intesa con i sindacati
firmatari del presente Accordo. 7. I Trasferimenti d'ufficio devono
essere giustificati o dall'opportunità di unificare in un sola zona le
prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di
servizi, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità
concordati a livello aziendale con i sindacati firmatari del presente
Accordo. 8. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico viene
comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attività già
assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione é
determinato dall'Azienda sentito il medico. 9. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianità maturata nel servizio di provenienza.
10. Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture per cause non
imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del
medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per
l'interessato. 11. Al medico che accetta il trasferimento di
incarico ad altra Azienda viene garantita, comunque, la contestualità,
in continuità di servizio, tra la cessazione del vecchio incarico e
l'attivazione del nuovo. Art. 10 - Sostituzioni 1. Alle
sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato che per
giustificato motivo si assentino dal servizio l'Azienda provvede
assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria
annuale di medicina generale con priorità per i medici residenti
nell'ambito dell'Azienda che non siano titolari di alcun rapporto di
lavoro dipendente o convenzionato. 2. L'incarico di sostituzione
non può superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una
sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non
dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa
di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato,
del medico titolare. 3. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a1). Art. 11 - Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico incaricato a
tempo indeterminato spetta un periodo di permesso retribuito
irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purché l'assenza dal
servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque
volte l'impegno orario settimanale. 2. Il permesso é usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni.
3. Se il permesso é chiesto fuori dei termini del preavviso esso é
concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio. Ai
fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività
di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'art. 13.
4. Il periodo di permesso viene fruito durante l'anno solare al quale
si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno
successivo. 5. Per periodi di servizio inferiori ad 1 anno spettano
tanti dodicesimi del permesso retribuito quanti sono i mesi di servizio
prestati. 6. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale
retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purché
l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative
pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non
anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 7. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale é corrisposto il normale trattamento di servizio. Art. 12 - Malattia, Gravidanza
1. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per
comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco
di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa,
l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in
attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i
successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi,
senza emolumenti. 2. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati. 3. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi.
4. Durante la gravidanza e il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero
trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo
massimo complessivo di quattordici settimane. Art. 13 - Assenze giustificate
1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata
necessità, l'Azienda conserva l'incarico al medico per la durata
massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempre che esista la
possibilità di assicurare idonea sostituzione. 2. In caso di
servizio di leva o richiamo alle armi, il medico é ripristinato
nell'incarico purché ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data
di congedo. 3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o
regionale, o di elezione a consigliere comunale di comune capoluogo di
Regione, l'Azienda conserva l'incarico, a richiesta dell'interessato,
per l'intera durata del mandato. 4. Salvo il caso di inderogabile
urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei
permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette
giorni. 5. Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per
l'eventuale procedimento di cui all'art. 16 dell'Accordo per la
medicina generale. 6. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del
presente Allegato N in più posti di lavoro e ovvero o più Aziende il
periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
7. Nessun compenso é dovuto al medico per i periodi di assenza di cui
al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come
anzianità di incarico. Art 14 - Trattamento economico 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta il seguente trattamento economico: a1) - Compenso professionale orario secondo la seguente tabella: Dal 01.01.1999 Dal 01.01.2000 19.980 20.260
a2) - Gli incrementi di anzianità di cui all'art. 20, comma 1, lett. a)
e lett. c), D.P.R. n. 218/92, calcolati alla data del 29.2.96, compreso
il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli
interessati. Su detto maturato economico si applicano con decorrenza
dalla suddetta data, i successivi incrementi percentuali del 2,3% per
l'anno 1999 e del 1,4% per l'anno 2000. Gli incrementi sono calcolati
sull'importo risultante dalla applicazione dalla precedente percentuale.
a3) - Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne
dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto é maggiorato nella
misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni
festivi ai sensi di legge la maggiorazione é del 50%. b) Compenso
aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 20, comma 1, lett.
b) (b2 e b3), del D.P.R. n. 218/92 quote mensili di carovita), nella
misura corrisposta al 31 dicembre 1997, incrementata del 2,3%
dall'1.1.99 e del 1,4% dall'1.1.2000. Le percentuali di incremento
vengono applicate sulla base dell'importo rivalutato con la percentuale
pre- c) Indennità di piena disponibilità ai medici incaricati a tempo
indeterminato, i quali svolgono esclusivamente attività ai sensi del
presente accordo, salvo la libera professione di cui all'art. 7, ad
esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza
sanitaria territoriale e continuità assistenziale (tali medici devono
optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto
eventualmente spettante allo stesso titolo) per ogni ora risultante
dalla lettera di incarico, secondo l'importo sottoindicato: Dal 01.01.1999 Dal 01.01.2000 1.175 1.190 d) - Contributo previdenziale.
A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda
versa - di norma mensilmente al massimo trimestralmente - con modalità
che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del
medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di
codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei
medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del Ministro
del Lavoro 15.10.1976 e successive modificazioni, un contributo del
22,5% (ventiduevirgolacinque per cento), di cui il 13% (tredici per
cento) a proprio carico e il 9,5% (novevirgolacinque per cento) a
carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla
lettera a) e sul compenso aggiuntivo di cui alla lettera b) e
sull'indennità di piena disponibilità di cui alla lettera c). e) Indennità chilometrica.
Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgono
del proprio automezzo per spostamenti dovuti alla svolgimento di
attività al di fuori dei presidi dalla Azienda, un rimborso pari ad 1/5
del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché
adeguata assicurazione dell'automezzo. Per viste fiscali a carico
del datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita
spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del
Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda,
sempre che il mezzo di trasporto sia stato fornito dal medico stesso.
f) per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 7, comma 7 é
corrisposto un compenso per ogni ora di incarico pari a Lire 2.229, con
decorrenza dall'01.01.2000 non valutabile ai fini della determinazione
del premio di operosità. 2. I compensi di cui al comma 1 sono
corrisposti entro le fine del mese successivo a quello di competenza.
Ai soli fini della correntezza del pagamento si applicano le
disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. 3.
Al medico della medicina dei servizi che partecipa ai progetti
obiettivo, ai programmi e alle attività stabilite dagli Accordi
regionali spettano quote variabili secondo quanto determinato dagli
Accordi stessi. Art. 15 - Rimborso spese di accesso 1. Per
incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché
entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per
ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a
quella prevista per il personale dipendente. 2. Il rimborso non
compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel
comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di
soppressione di tale recapito, il rimborso é ripristinato dopo tre mesi
dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda. 3.
La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta nel caso in
cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a
quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora il medico
trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore
distanza da quello sede del posto di lavoro. Art. 16 - Premio di collaborazione
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato é corrisposto un premio
annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, del
compenso aggiuntivo complessivamente percepiti nel corso dell'anno,
dell'indennità di piena disponibilità e dell'assegno alla persona di
cui all'art. 14 comma 1, lett. a2). 2. Detto premio é liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio.
4. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti
sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del
rapporto professionale per motivi disciplinari. Art. 17 - Premio di operosità
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla cessazione
dell'incarico un premio di operosità nelle misura di una mensilità per
ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i
periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente
Allegato N. 2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà
ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal
fine per mese intero la fazione di mese superiore a 15 giorni, e non
calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 3. Ciascuna
mensilità, calcolata in base al compenso orario in vigore al momento
della cessazione del rapporto, é ragguagliata alle ore effettive di
attività svolta dal medico in ogni anno di servizio. 4.
Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata
in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni é computata
per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non é computata.
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero
intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il
premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli
orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi
dell'anno solare. 6. Il premio di operosità é calcolato sul
compenso orario, sul premio di collaborazione, sull'indennità di piena
disponibilità e sull'assegno alla persona di cui all'art. 14, comma 1,
lett. a2). 7. Il premio é corrisposto antro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8. La corresponsione del premio di operosità é dovuta dalle Aziende
sanitarie in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al D.P.R.
n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati. Art. 18 - Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall'incarico.
1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello
regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di
medicina dei servizi contro i danni da responsabilità professionale
verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa od in occasione
dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Allegato N,
ivi compresi ove l'attività sia prestata in una sede diversa da quella
di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione
dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i
danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e
delle commissioni previste dal presente Allegato N. 2. Il contratto é stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: - lire 1,5 miliardi per morte o invalidità permanente; - lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno.
3. La relativa polizza é stipulata e portata a conoscenza dei sindacati
firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende
esecutivo il presente Accordo. Art. 19 - Aggiornamento professionale obbligatorio
1. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalità di
cui all'art. 8 dell'Accordo collettivo nazionale per le medicina
generale, tenendo conto della specificità del settore. 2. In caso
di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti
hanno diritto ad un corrisponde permesso retribuito con onere a carico
delle Aziende. Art. 20 - Diritti sindacali 1. Al fine di
favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato
firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 3 ore annuali per
ogni iscritto. 2. Il numero dei medici iscritti titolari di
incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Accordo, é
rilevato a livello regionale all'inizio di ogni anno sulla base del
numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene
effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale.
3. La segreteria nazionale del sindacato comunica congiuntamente a
tutte le Regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve
essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con
indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui all'articolo 10.
5. Nel caso che le riunioni dei comitati di cui all'articolo 22
coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano
i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni. 6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio. Art. 21 - Esercizio del diritto di sciopero.
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione 1. Nei settori
sanitari compresi nel campo di applicazione del presente Allegato N
sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge 146/1990, articolo
2 - comma 2, quelle rese nell'ambito dei servizi per la
tossicodipendenza, di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina
fiscale. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero
dalla categoria, continuano ad essere erogate con le procedure e
secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 13 dai medici individuati
ai sensi dei commi successivi. 3. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Allegato, sono
stabiliti, con apposite intese a livello Regionale, i criteri per la
determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla
partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire
la continuità delle prestazioni di cui al comma 1, nonché per la loro
distribuzione sul territorio. 4. La quantificazione dei contingenti
numerici di cui al comma 3 é effettuata in sede di contrattazione
decentrata a livello locale per singola Azienda entro 15 giorni dalle
intese regionali di cui allo stesso comma 3. 5. Nelle more della
definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano
che assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1. 6. In
conformità agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le Aziende individuano,
in occasione di ciascuno sciopero della categoria i nominativi dei
medici in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati
dallo sciopero stesso, comunicando 3 giorni prima della data di
effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti,
come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai
singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere,
entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire
allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia
possibile. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validità
per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro
efficacia sino alla definizione di nuovi accordi. 7. Il diritto di
sciopero del medici addetti alla medicina dei servizi é esercitato con
un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo
sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata
dell'astensione dal lavoro. 8. I medici che si astengono dal lavoro
in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti ai
procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 13 dell'Accordo per la
medicina generale. 9. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non effettuare azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua ai martedì successivo.
10. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente
sospesi. Art. 22 - Comitati regionali e aziendali 1 Il Comitato
aziendale di cui all'art. 11 e il Comitato regionale di cui
all'articolo 12 dell'Accordo nazionale svolgono le funzioni demandate
loro dal presente Accordo ed esprimono pareri per la sua applicazione. Art. 23 - Responsabilità convenzionali e violazioni
1. In caso di violazioni degli obblighi convenzionali, ai medici
incaricati ai sensi del presente Allegato N si applicano le norme di
cui all'art. 16 dell'Accordo nazionale. Art. 24 Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Azienda.
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione
regionale in materia di organizzazione della Azienda al servizio
specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria
erogata attraverso la medicina dei servizi, procede al controllo della
corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli
aspetti sanitari. 2. I medici addetti alla medicina dei servizi
sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a
quanto previsto e disciplinato dal presente Allegato N. Art. 25 - Riscossione delle quote sindacali
1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari
del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi
corredata di delega degli iscritti, dalle Aziende presso le quali i
medici prestano la propria opera professionale e sono versate,
mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati
richiedenti. Contestualmente ai sindacati é inviato l'elenco dei medici
a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con
indicazione dell'importo delle relative quote. Le deleghe
precedentemente rilasciate restano valide nel rispetto delle normative
vigenti. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di
riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi
competenti dei sindacati firmatari. Art. 26 - Durata dell'Accordo 1. Il presente regolamento ha durata triennale e scade il 31 dicembre 2000. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regioni", "Amministrazioni
regionali", "Giunta regionale", "Assessore regionale alla sanità",
usate nel testo dell'Allegato N, valgono ad individuare anche i
corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
1. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni
interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonché problemi
scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura
ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti
convenzionali quale risulta dal presente Allegato N siano demandate
all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 13 dell'Accordo nazionale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all'accordo
collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla
data di pubblicazione del presente Allegato N, é riconosciuta per
intero l'anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità
anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti
mutualistici. (5/5. Fine)
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